Seguici:

Area Riservata

Home Area Riservata

La Federfarma Caserta è l’entità che rappresenta le farmacie private della provincia presso tutti quegli organismi inerenti e non il Servizio sanitario nazionale; ha, inoltre, il compito di stipulare l’accordo che permette l’assistenza farmaceutica in forma diretta e che prende il nome di “convenzione farmaceutica”.

La Federfarma ha anche il compito di trasmettere alle farmacie le comunicazioni, diramate dalle autorità sanitarie, compreso le emergenze relativa a farmaci potenzialmente pericolosi, consentendo in questo modo, il ritiro dal commercio degli stessi entro 24 ore.

Informa ed aggiorna i farmacisti su tutto ciò che è Servizio Sanitario Nazionale, oltre a trasmettere al Ministero della Sanità i dati relativi alle ricette Ssn raccolte dalle farmacie. Grazie a questi dati le Autorità sanitarie possono monitorare in tempo reale l’andamento dei consumi dei farmaci e adottare rapidamente gli interventi necessari sia sotto il profilo sanitario che economico.

Organizza campagne di informazione socio-sanitarie ed elabora periodicamente i dati sulla spesa pubblica e sui consumi farmaceutici.

Statuto FederFarma Caserta

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE
1. E’ costituita l’Associazione Sindacale dei titolari di farmacia della provincia di Caserta denominata Federfarma.
2. L’Associazione è apartitica.
3. Essa può aderire unicamente ad organismi regionali e nazionali aventi per scopo la difesa degli interessi della categoria dei titolari di farmacia e comunque carattere economico – sindacale nonché assumere partecipazioni nelle società o consorzi di cui all’art.4.
4. L’Associazione non ha scopo di lucro.

ARTICOLO 2
1. L’Associazione ha sede in Caserta alla Via Fuga P.co dei Cedri.
2. La sua durata è illimitata.

ARTICOLO 3
1. L’Associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi sindacali, economici, tecnici e morali dei titolari di farmacia della provincia di Caserta anche attraverso la disponibilità di idonea assistenza tecnica in materia sindacale, legale, amministrativa, economica e deontologica.
2. A tal fine l’Associazione:
a) rappresenta e assiste gli associati collettivamente e/o singolarmente, nei confronti degli Organi locali dello Stato e della Regione nonché delle A.S.L. e degli altri Enti pubblici territoriali, delle ditte produttrici e delle aziende di distribuzione intermedia e delle rispettive organizzazioni di categoria territoriali;
b) rappresenta, altresì, i propri associati nei confronti delle OO.SS. dei lavoratori dipendenti delle farmacie private, per la stipula di eventuali contratti di lavoro provinciali previsti dal C.C.N.L. di settore;
c) collabora con le altre strutture provinciali, regionali e nazionali della categoria, con gli ordini professionali, con le Autorità e con gli altri organismi anche accademici competenti nello studio e nella risoluzione dei problemi attinenti l’attività svolta nelle farmacie, l’esercizio della professione di farmacista ed il servizio farmaceutico, promuovendo, altresì, ovvero partecipando, all’organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione professionale.
d) cura il periodico aggiornamento nell’elenco dei titolari di farmacia associati e la sua pubblicazione e diffusione all’Unione regionale ed alla Federazione nazionale.
e) nomina e designa i propri rappresentanti in tutti i Consigli, Commissioni, Enti ed Organi Pubblici e Privati, nei quali tale rappresentanza sia prevista, ammessa o richiesta.
f) presta ai soci servizi complementari, disposti dal Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti di copertura della spesa, quali: tenuta dei libri e scritture contabili necessari al corretto svolgimento dell’attività imprenditoriale relativa all’esercizio della farmacia curandone il sistematico aggiornamento;
– assistenza nell’adempimento di tutti gli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi anche relativamente ai rapporti di lavori intrattenuti con il personale dipendente redigendo i prospetti paga mensili e curando la corretta tenuta delle scritture necessarie;
– fornitura delle pubblicazioni e degli strumenti necessari ad una corretta gestione della farmacia (G.U., P.T., stampati, ecc.).
g) svolge prestazioni di servizio in genere ed in particolare servizi di elaborazione dati e di rilevazioni statistiche sia in favore dei propri Associati che di associazioni, Società, Enti, Istituti di Credito, Società Finanziarie, Società di rilevamento dati statistici con le quali l’Associazione sia direttamente che tramite i propri associati, abbia contatti o rapporti di qualsiasi genere e tipo nell’ambito sempre e comunque del settore farmaceutico e dell’esercizio dell’attività propria delle farmacie.
h) in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettua, nei confronti dei propri associati, tutte quelle attività ritenute necessarie ed opportune, quali, a titolo di esempio, la fornitura delle pubblicazioni e degli strumenti necessari ad una corretta gestione della farmacia (gazzetta Ufficiale, aggiornamento alle liste dei farmaci concedibili, ecc.), nonché la realizzazione di iniziative culturali, di formazione e aggiornamento;
i) effettua la raccolta sistemica ed il periodico aggiornamento dei dati del settore, anche fornendoli all’Unione regionale ed alla Federazione nazionale;
l) esercita la funzione di controllo sulle condotte degli iscritti, verificandone la conformità ai deliberati dell’Assemblea e attivando, in ipotesi di difformità di dette condotte ai deliberati assembleari, il procedimento sanzionatorio di cui al successivo art. 6. 3. L’Associazione esercita altresì tutte quelle altre funzioni che le competono a norma di legge o per deliberazione dell’Assemblea.

ARTICOLO 4
1. Per raggiungere i propri fini l’Associazione potrà assumere tutte le opportune vesti giuridiche.
2. A tal fine potrà costituire società ovvero acquisire partecipazioni in società o consorzi costituite tra titolari di farmacia ovvero loro organizzazioni aventi ad oggetto esclusivo o principale uno o più dei propri scopi;
3. Altresì l’associazione potrà costituire ovvero acquisire partecipazioni in società quando l’Assemblea lo giudichi funzionale o comunque strumentale al raggiungimento degli scopi associativi;
4. Tale partecipazione è deliberata dall’Assemblea a norma dell’art.10 comma 5.

ARTICOLO 5
1. Possono essere soci nei limiti di cui all’art.1 i titolari di farmacia privata, sia persone fisiche che società personali di farmacisti. La domanda di ammissione che implica accettazione delle norme del presente statuto, è diretta alla presidenza dell’Associazione.
Su di essa decide il Consiglio Direttivo il quale ha la facoltà di accettare o di respingere la domanda con obbligo di motivazione impregiudicata restando nell’aspirante socio la facoltà del ricorso ai Probiviri i quali decideranno in merito in modo definitivo. Sono a tale fine considerati titolari di farmacia i legali rappresentanti delle gestioni ereditarie che, se farmacisti, hanno il potere di voto e di presentarsi in lista, in caso di erede non farmacista ha solo potere di voto.
I gestori provvisori.
I farmacisti direttori che hanno acquisito la titolarità con regolare rogito notarile in attesa di decreto regionale.
Le società personali di farmacisti devono comunicare all’Associazione l’elenco dei soci ed ogni loro variazione e sono rappresentate da un socio amministratore o da altro socio a ciò delegato, con idonea procura.
Il rappresentante della Società titolare di farmacia esercita i diritti di elettorato attivo e passivo in seno all’Associazione.

L’associato ha facoltà di delegare come suo rappresentante presso l’Associazione un proprio congiunto farmacista o collega titolare, il quale potrà prendere parte alle Assemblee, ad eccezione di quella convocata per procedere al rinnovo delle cariche associative.
Le farmacie facenti capo ad enti pubblici, qualunque sia la loro forma giuridica, nonché la Società di capitali di cui all’art.12 della legge 23.12.92 n.498, possono essere ammessi all’Associazione in qualità di aderenti.
I soci aderenti hanno diritto a tutti i servizi resi dall’Associazione ma sono esclusi dall’elettorato sia attivo che passivo.
I soci aderenti possono essere ammessi a presenziare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’assemblea secondo quanto verrò giudicato opportuno, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
La qualità di socio si perde per decesso, per rinuncia, per morosità, per espulsione.
La morosità e l’espulsione vengono dichiarate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 – SANZIONI –
1. Il Consiglio può deliberare l’espulsione del socio quando questi abbia commesso azioni contrarie agli interessi morali e materiali dell’associazione di tali gravità da non consentire la di lui permanenza in seno all’Associazione. Si considera esplicitamente “mancanza grave” la mancata adesione del socio all’eventuale sospensione dell’assistenza farmaceutica diretta deliberata dall’Assemblea Provinciale e Regionale.
2. Contro la deliberazione di espulsione il socio può ricorrere, nei venti giorni successivi dalla data di comunicazione, al Collegio dei Probiviri che deciderà inappellabilmente, con obbligo di motivazione.
3. Per la violazione o la mancata osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati assunti dagli Organi di Federfarma, sono previste le seguenti sanzioni:
– censura;
– esclusione per un massimo di mesi sei dalla partecipazione di tutti i rappresentanti dell’associato sanzionato alle riunioni degli Organi e delle Commissioni tecniche di Federfarma;
– sospensione per un massimo di mesi sei dalla qualità di associato con conseguente pari sospensione di tutti i servizi forniti da Federfarma e dalle strutture ad essa collegate, in caso di morosità. Qualora la morosità si protragga oltre il termine di anni due, il Consiglio Direttivo può pronunciare la decadenza della qualità di associato a Federfarma;
– Espulsione da Federfarma.
Le medesime sanzioni di cui innanzi si applicano all’associato che:
– Ponga in esser comportamenti o atti in contrasto con interesse di Federfarma e cioè ponga in essere condotte che siano in contrasto con intese inerenti le modalità di esercizio della professione precedentemente assunte dall’associato con l’associazione o con gli altri associati o con colleghi farmacisti;
– Ponga in esser comportamenti o atti in contrasto con interesse di Federfarma e cioè ponga in essere condotte che siano in contrasto con intendimenti e volontà espresse dall’associato in relazione alle modalità di esercizio della professione precedentemente comunicate all’associazione o agli altri associati o ai colleghi farmacisti o agli Enti esponenziali dei relativi interessi degli stessi;
– Ponga in esser comportamenti o atti in contrasto con interesse di Federfarma, in quanto sia destinatario di sanzioni disciplinari definitive da parte dell’Ordine dei Farmacisti di appartenenza;
– Ponga in esser comportamenti o atti in contrasto con interesse di Federfarma in quanto non rispetti le norme contenute nel DPR n. 371 dell’8 luglio 1998 e del TULS atte a ledere gli interessi economici e morali degli associati e specificamente: la mancata esazione del ticket, la mancata osservanza di accordi territoriali di autoregolamentazione, la concessione di sconti sui farmaci di fascia A e C;
– Non osservi tutti gli accordi e le convenzioni stipulati dagli organi di Federfarma nonché la Carta dei Servizi e il Codice Etico dei valori e dei Comportamenti deliberati dal Consiglio di Previdenza della Federazione Nazionale”.
4. Le sanzioni sono irrogate dal Consiglio Direttivo previa contestazione all’interessato e concessione di un termine per contro-deduzioni scritte non inferiore a giorni cinque. Decorso detto termine il Consiglio Direttivo procede alla conclusione del procedimento sanzionatorio con l’irrogazione dell’eventuale sanzione a mezzo decisione motivata da comunicare all’interessato.
Nell’individuazione delle sanzioni da comminare, il Consiglio Direttivo tiene altresì conto dei seguenti elementi:
a) Irrogazione di precedenti sanzioni;
b) Comportamenti volti a minimizzare il danno ovvero dimostrativi di una resipiscenza;
c) Persistenza della condotta sanzionabile;
Produzione di danno economico e morale ai colleghi e all’associazione con la condotta contestata.

ARTICOLO 7
Sono organi dell’Associazione:
– Il Presidente;
– Il Consiglio Direttivo;
– L’Assemblea;
– Il Collegio Sindacale;
– Il Collegio dei Probiviri;

ARTICOLO 8
1. L’Assemblea è formata da tutti gli associati; esclusi i soci aderenti;
2. Essa è ordinaria e straordinaria;
3. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l’anno entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio e la determinazione dei contributi e della tassa di iscrizione, in via straordinaria su convocazione del Consiglio o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci per deliberare sugli argomenti indicati nella deliberazione del Consiglio o nella richiesta dei soci.
4. L’Assemblea si riunisce altresì in via straordinaria, sempre entro la fine del mese di marzo, al compimento di ogni triennio, per procedere al rinnovo delle cariche.

ARTICOLO 9
Spetta all’Assemblea:
a) l’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;
b)l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
c) la determinazione dei contributi a carico dei soci e della tassa di iscrizione
d) la deliberazione per l’eventuale adesione agli organismi regionali o nazionali di categoria ovvero l’assunzione di partecipazione in Società o Consorzi di cui all’art.4.
c) l’approvazione del regolamento e le modifiche del medesimo nonché le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione;
f) la ratifica dei contratti di lavoro per il personale dipendente dalle farmacie eventualmente stipulati dal Consiglio;
g) l’acquisto e l’alienazione degli immobili;
h) la deliberazione per l’adesione ad associazioni del settore commercio esistenti a livello provinciale;
i) Deliberare ed approvare regole e/o codici di autoregolamentazione vincolanti per tutti gli associati e finalizzati alla loro tutela economica e morale e all’equo bilanciamento e contemperamento reciproco degli interessi economici nell’esercizio della professione.

ARTICOLO 10
1. La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante avvisi inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata contenente l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima convocazione. L’avviso di convocazione per la discussione dei bilanci deve avere allegato copia dei bilanci stessi e va inviato almeno 15 giorni prima della riunione a mezzo raccomandata;
2. In caso di particolare necessità o urgenza, previa Deliberazione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea può essere convocata con preavviso telegrafico di soli 3 giorni;
3. L’assemblea è valida:
– in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci;
– in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; per decidere l’adozione di forme di sospensione dell’assistenza occorre, in ogni caso, la presenza fisica o per delega rilasciata in calce all’avviso di convocazione, di un terzo degli associati aventi diritto al voto.
4. le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto o per appello nominale o per alzata e seduta;
5. l’Assemblea, su proposta del Presidente, stabilità per alzata e seduta il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione;
6. L’Assemblea fatto salvo quanto previsto dall’art.11, delibera a maggioranza dei presenti;
7. Ciascun socio ha diritto ad un voto;
8. I soci che non possono partecipare personalmente alle assemblee possono delegare esclusivamente un altro socio;
9. Ogni socio può essere portatore di non più di tre deleghe.
10. Non è consentito il conferimento di delega per le votazioni relative alle lezioni di organi dell’Associazione;
11. La sede di convocazione delle Assemblee sarà prescelta dal Consiglio Direttivo nell’ambito del territorio della provincia di Caserta;
12. Della riunione è redatto verbale a cura del Segretario, il quale ne affigge copia, anche per estratto, all’albo tenuto nella sede dell’Associazione. Le contestazioni relative al verbale così redatto, alla modalità delle convocazioni e di costituzione dell’Assemblea vanno presentate per iscritto, anche dal singolo associato, al Consiglio Direttivo entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione del verbale.

ARTICOLO 11
Per la validità delle deliberazioni riguardante l’adesione degli organismi regionali o nazionali di categoria, le modifiche del presente statuto e lo scioglimento dell’Associazione, occorre la presenza, fisica o per delega, rilasciata anche in calce all’avviso di convocazione, di almeno metà più uno dei soci aventi al voto, tanto in prima, che in seconda convocazione.

ARTICOLO 12
1. Nelle assemblee indette per la nomina dei componenti degli organi dell’Associazione le urne devono restare aperte per due giorni uno dei quali festivo;
2. Il segretario del Consiglio Direttivo comunica a mezzo posta ai membri dell’Associazione da data delle lezioni. Tale comunicazione deve menzionare gli organi alle cui elezioni si procede, indicare le date, gli orari di apertura dei seggi e l’ubicazione degli stessi. Lo spoglio delle schede è pubblico ed ha inizio non oltre le dodici ore dalla chiusura dei seggi.

ARTICOLO 13
1. Il Consiglio Direttivo si compone di nove membri, deve essere garantita la presenza dei rurali, tutti eletti dall’Assemblea nel proprio seno;
2. Il Consiglio Direttivo, in occasione della sua prima riunione, nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell’Associazione;
3. Nel caso in cui il Presidente sia titolare di farmacia urbana, il Vice Presidente dovrà essere titolare di farmacia rurale e viceversa.

ARTICOLO 14
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione e provvede all’attuazione delle direttive e delle deliberazioni dell’Assemblea;
2. Spetta, inoltre, al Consiglio Direttivo provvedere:
– alla costituzione e funzionamento degli uffici dell’Associazione;
– a deliberare sull’ammissione di nuovi soci;
– a redigere il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– a proporre all’assemblea le misure della quota associativa annuale e le modalità di pagamento;
– a trattare e decidere su tutti gli argomenti di interesse dell’associazione che non rientrano nelle competenze dell’Assemblea;
3. Il Consiglio Direttivo per problemi territorialmente circoscritti nell’ambito di una sola A.S.L. nomina un referente.
Lo stesso, qualora non risulta tra i componenti del Consiglio Direttivo, è chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso con diritto di voto, in relazione ad eventuali deliberazioni inerenti il territorio della A.S.L. della quale è referente. Egli, su delega del Consiglio, ha la rappresentanza del Consiglio medesimo nell’ambito di tale A.S.L..

ARTICOLO 15
I membri rurali del Consiglio costituiscono la “Sezione Rurale” che in seno al Consiglio dell’Associazione operano con piena autonomia per quanto attiene le questioni squisitamente rurali, purché le decisioni adottate non siano in contrasto con gli interessi generali dell’Associazione.

ARTICOLO 16
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola un volta al mese;
2. Esso viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata ovvero avviso telegrafico, telefax o altro mezzo idoneo, inviato con almeno tre giorni di anticipo, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora, il luogo e il giorno della riunione ovvero con avviso telefonico in caso d’urgenza;
3. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta di almeno 4 membri del Consiglio medesimo;
4. Il Consiglio è valido con la presenza di almeno 5 membri e delibera a maggioranza dei presenti.
5. La sede di Convocazione del Consiglio Direttivo sarà prescelta nell’ambito del territorio della provincia di Caserta;
6. In caso di parità il Presidente ha voto prevalente;
7. Il Consiglio ha facoltà di sottoporre particolari questioni all’approvazione degli associati, a mezzo di referendum scritto stabilendo di volta in volta le modalità di espletamento dello stesso;
8. Il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive può, a giudizio del Consiglio Direttivo, essere dichiarato decaduto dalla carica.

ARTICOLO 17
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile;
2. Egli presiede l’Assemblea ed ha la rappresentanza negoziale e processuale dell’Associazione e la firma sociale;
3. In caso di assenza o di adempimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente;
4. La sottoscrizione del Vice Presidente fa prova, nei confronti dei terzi, dell’assenza o dell’adempimento del Presidente.

ARTICOLO 18
1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, eletti fra gli associati, dei quali uno con funzioni di Presidente e di un supplente che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio controlla il bilancio preventivo che sarà deliberato dal Consiglio Direttivo e redige la relazione sul cono consuntivo annuale da presentare all’Assemblea. Viene convocato due volte l’anno.

ARTICOLO 19
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti fra gli associati, dei quali uno assume l’Ufficio del Presidente;
2. Spetta al Collegio dei Probiviri;
a) decidere sul ricorso dei soci dei cui all’art.6;
b) decidere sulle vertenze che sorgessero fra socio e socio e fra socio e l’Associazione;
c) emettere il parere su tutte le questioni che gli fossero poste dal Consiglio;
d) intervenire, se richiesto, come organo tecnico consultivo o come arbitro amichevole compositore in tutte le vertenze riguardanti i rapporti fra Associazione e singoli soci e Mutue, Enti economici, fornitori o clienti.
3. Il Collegio esercita le sue funzioni senza formalità di procedure, redige per iscritto i suoi pareri ed i suoi lodi che saranno notificati
agli interessati a cura dello stesso Collegio, e sono inappellabili.

ARTICOLO 20
Il fondo comune della Federfarma Caserta è costituito dai contribuenti ordinari e straordinari versati dagli associati dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali, dai beni mobili, immobili, impianti, attrezzature acquistati con i contributi e le rendite, dalle partecipazioni presso società ed Enti, titoli di credito e quant’altro comunque sia in proprietà della Federfarma Caserta.
Le quote ed i contributi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non rivalutabili. Il fondo comune, a norma dell’art.37 del codice civile, finché dura la Federfarma Caserta è indivisibile ed i singoli associati non possono chiederne la divisione né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione a qualsiasi titolo deliberata.
L’esercizio finanziario si chiude entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, approntati dal tesoriere, proposti dal Consiglio Direttivo, sono approvati dall’Assemblea rispettivamente il bilancio preventivo entro il 5 dicembre ed il conto consuntivo entro il 30 aprile di ciascun anno.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve.

ARTICOLO 21
Tutti i componenti degli organi dell’Associazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive alla stessa carica.
Se per qualsiasi causa vengono a mancare uno o più componenti degli Organi dell’Associazione, il Consiglio Direttivo coopta, fino allo scadere del triennio, gli associati che nelle elezioni hanno riportato il maggior numero dei voti fra i non eletti.
Nel caso che venga a mancare contemporaneamente la maggioranza dei componenti di un organo, l’Assemblea deve essere immediatamente convocata a cura del Consigliere più anziano tra quelli rimasti in carica per provvedere ad una nuova elezione.
Ai fini dell’armonizzazione della durata delle cariche elettive a livello Nazionale Regionale e Provinciale, a far data dal 1 gennaio 2011, le cariche elettive della Associazione devono essere rinnovate entro due mesi prima della scadenza naturale delle cariche elettive di Federfarma Nazionale.

ARTICOLO 22
1. Tutte le cariche sociali non sono retribuite. Ad ogni componente degli Organi sociali spetta il rimborso a pié di lista, delle spese sostenute per incarichi formalmente affidatigli o derivatigli dalla sua qualifica.

ARTICOLO 23
1. Le deliberazioni degli Organi previsti dal presente Statuto debbono risultare dai libri dei verbali;
2. Ad ogni effetto fanno testo le deliberazioni trascritte nei libri dei verbali.

ARTICOLO 24
1. La deliberazione di sciogliere l’Associazione deve essere presa dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti;
2. La stessa Assemblea di scioglimento disporrà le modalità per la liquidazione delle attività sociali e la loro destinazione.
3. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione locale, regionale o nazionale con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito, in tale secondo caso, l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190, della legge 23.12.1996, n.662.

ARTICOLO 25
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge regolanti la materia.